Detenzione di materiale pedopornografico: condanna anche per la disponibilità di un archivio virtuale online

Nel concetto di detenzione di materiale pedopornografico va inclusa non solo la disponibilità di file pedopornografici archiviati permanentemente in un dispositivo informatico, come un computer o un hard-disk esterno

Detenzione di materiale pedopornografico: condanna anche per la disponibilità di un archivio virtuale online

Configurabile come detenzione di materiale pedopornografico anche quello che si realizza col possesso di foto e video presenti in un archivio virtuale. Questo il principio fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso concernente un uomo finito sotto processo per essersi consapevolmente procurato e per aver detenuto materiale pedopornografico realizzato utilizzando minorenni e consistente in oltre 4.000 file di natura pedopornografica, dei quali quasi 1.300 video ritraenti bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni intente in attività sessuali con adulti o in condotte di autoerotismo. I giudici chiariscono che, Codice Penale alla mano, nel concetto di detenzione di materiale pedopornografico va inclusa non solo la disponibilità di file pedopornografici archiviati permanentemente in un dispositivo informatico - come un computer o un hard-disk esterno - nel possesso materiale del detentore ma anche la disponibilità di file accessibili senza limiti di tempo e di luogo in un archivio virtuale consultabile, senza restrizioni, mediante credenziali di autenticazione in uso esclusivo o condiviso tra il titolare e altri utilizzatori, in modo da poterne ampiamente disporre e da compiere una vasta gamma di operazioni (visualizzazione, consultazione, aggiornamento, trasferimento o archiviazione). (Sentenza 4212 dell’1 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)  

news più recenti

Mostra di più...