Il noccoliere in metallo può essere considerato come arma bianca propria

L'uomo è stato condannato in modo definitivo per essere stato sorpreso in possesso di un noccoliere in metallo mentre si trovava in giro. Secondo i giudici, l'oggetto è stato giustamente considerato un'arma 'bianca', con conseguente punizione sia per il suo trasporto che per la semplice detenzione

Il noccoliere in metallo può essere considerato come arma bianca propria

Nella provincia della Basilicata, un individuo è stato incriminato per essere stato sorpreso in giro con un noccoliere, strumento considerato un tirapugni. La prova presentata è stata sufficiente per la condanna, con una pena di tre mesi di arresto, un'ammenda di 800 euro e il pagamento delle spese processuali. È stato anche disposto il sequestro e la distruzione dell'oggetto. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno applicato le leggi sul controllo delle armi, ma l'avvocato difensore ha contestato la qualificazione del noccoliere come arma 'bianca', sostenendo che sarebbe dovuto essere considerato uno strumento atto ad offendere, con la richiesta di assoluzione.

Per quanto attiene il significato di 'armi', la Corte di Cassazione spiega che comprende tutti gli strumenti atti ad arrecare danno a persone. Si sottolinea la distinzione tra armi bianche, che provocano ferite con punte o lame, e armi da fuoco, che sfruttano esplosioni o deflagrazioni. Si distinguono inoltre armi proprie ed improprie, con queste ultime che possono offendere ma non sono progettate per tale scopo primario, come cacciaviti o martelli.

Applicando queste distinzioni al caso del noccoliere, la Cassazione ha supportato la Corte d'Appello nel considerarlo un'arma propria, essendo stato fabbricato in metallo e adatto a causare danni lesivi. La detenzione del noccoliere in metallo senza denuncia è stata considerata illecita e punita con l'arresto anziché con l'ammenda.

In sintesi, la Cassazione ha confermato che il noccoliere in metallo è un'arma propria destinata a ledere persone, quindi la sua detenzione senza denuncia è vietata per legge e punita con l'arresto, in accordo con le normative sul controllo delle armi (Cas. n. 40675 del 6 novembre 2024).

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