L’imprudenza attribuibile al pedone investito e ucciso non può mettere in discussione la responsabilità dell’automobilista
Si è accertato che l’asfalto era bagnato, e pertanto scivoloso, ed il tratto di strada teatro dell’incidente è in prossimità di abitazioni, sicché il conducente avrebbe dovuto adeguare la velocità in relazione a tali condizioni e tenendo conto della ora notturna, anche tenendo presente che era vigente il limite di velocità di 50 km orari, segnalato da un cartello ben visibile

L’imprudenza compiuta dal pedone investito e ucciso non può mettere in discussione la responsabilità penale dell’automobilista, ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo. Inequivocabili i dettagli del drammatico episodio. Irrilevante il comportamento azzardato tenuto dalla persona investita, che ha attraversato in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli. Per i giudici di terzo grado è palese la colpevolezza dell’automobilista. Soprattutto perché dalla documentazione fotografica è emersa la presenza di numerosi lampioni funzionanti e dislocati in maniera tale da illuminare adeguatamente la strada, e senza dimenticare che l’azionamento dei fari anabbaglianti aveva permesso all’automobilista di avere una buona visuale. Inoltre, si è accertato che l’asfalto era bagnato, e pertanto scivoloso, ed il tratto di strada teatro dell’incidente è in prossimità di abitazioni, sicché il conducente avrebbe dovuto adeguare la velocità in relazione a tali condizioni e tenendo conto della ora notturna, anche tenendo presente che era vigente il limite di velocità di 50 chilometri orari, segnalato da un cartello ben visibile. (Sentenza 9459 del 7 marzo 2023 della Corte di Cassazione)