Occupa uno scompartimento di un vagone e il treno parte con undici minuti di ritardo: è interruzione di pubblico servizio
Impossibile ridimensionare l’episodio. Sufficiente anche una temporanea alterazione, purché tale da incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità del servizio

Bastano undici minuti di ritardo nella partenza del convoglio ferroviario per parlare di interruzione di pubblico servizio. Consequenziale la condanna a venticinque giorni di reclusione per un uomo finito sotto processo per avere ‘occupato’ nella stazione di Piacenza un vagone di un treno che perciò è potuto partire solo undici minuti dopo l’orario previsto. Respinta la tesi difensiva mirata a ridimensionare l’episodio. Secondo i giudici, invece, il mezzo del pubblico servizio di trasporto è partito con un apprezzabile ritardo rispetto all’orario previsto. Nessun dubbio, in sostanza, sugli effetti che la condotta dell’uomo – il quale, pur invitato dagli uomini della Polizia ferroviaria ad abbandonare lo scompartimento, ove si era abusivamente trattenuto, del vagone del treno che doveva partire dalla stazione di Piacenza, si rifiutava di farlo, cagionando così un ritardo di undici minuti nella partenza – ha prodotto in relazione al turbamento del servizio pubblico di trasporto. Logico, quindi, parlare di interruzione di servizio, poiché, precisano i giudici, è sufficiente anche una temporanea alterazione, purché tale da incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità del servizio. (Sentenza 48600 del 21 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)