Sottrarre una bici da un cortile è furto in abitazione
Catalogabile come privata dimora il cortile, anche se in esso non vengono compiute attività della vita privata destinate a rimanere riservate

È furto in abitazione la sottrazione di una bici da un cortile che è pertinenza di due condomini. Respinta la tesi difensiva mirata a ridimensionare l’episodio a mero furto semplice. Catalogabile come privata dimora il cortile, anche se, precisano i giudici, in esso non vengono compiute attività della vita privata destinate a rimanere riservate. I giudici richiamano i dettagli dell’episodio oggetto del processo per precisare che il cortile dove il tentato furto è stato attuato è destinato, anche in ragione degli oggetti ivi custoditi e riposti, a servizio, quale pertinenza, delle abitazioni in cui le persone offese abitavano o comunque ove i proprietari degli appartamenti svolgevano manifestazioni di vita domestica. Non a caso, l’accesso al cortile è precluso agli estranei, avvenendo attraverso un cancello azionabile unicamente dai condòmini, aggiungono i giudici. Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici ribadiscono che per luogo di privata dimora deve intendersi qualsiasi area, anche destinata ad attività lavorativa e professionale, in cui si compiono, in maniera non occasionale, atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili ai terzi senza il consenso del titolare. Di conseguenza, per parlare di furto in abitazione è sufficiente che il ladrocinio sia commesso in un luogo che è pertinenza di una privata dimora e in cui si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, anche se quella pertinenza, di per sé stessa considerata, non integri, come in questo caso, una privata dimora, non venendovi compiute attività della vita privata destinate a rimanere riservate. (Sentenza 4535 del 2 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)