Regalia sospetta: il valore minimo esclude la corruzione

Decisivo il richiamo al principio secondo cui non assume rilevanza penale la condotta del privato che manifesti con donativi di modesto valore il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal pubblico ufficiale

Regalia sospetta: il valore minimo esclude la corruzione

Gioielli in dono ad un membro di una commissione aggiudicatrice di una gara d’appalto: impossibile catalogare la condotta come corruzione se il valore della regalia sospetta è minimo. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 33705 del 14 ottobre 2025 della Cassazione), i quali cancellano definitivamente le accuse nei confronti di due esponenti di una società aggiudicatasi due lotti per un valore di circa 800mila euro.
Evidente, per i giudici, l’inoffensività della condotta: a fronte della aggiudicazione, in favore della società privata, da parte della commissione di gara, di due contratti di forniture pari a oltre 800mila euro, risulta essere stata effettuata una regalia pari a circa 300 euro ad un membro della commissione aggiudicatrice.
Scenario della vicenda è il Piemonte. In quel territorio, difatti, viene alla luce la regalia – gioielli in oro – compiuta da due esponenti di una società in favore di un membro di una commissione aggiudicatrice di una gara per la fornitura di dispositivi medici occorrenti a diverse Aziende sanitarie locali. Dettaglio non irrilevante: la società, a chiusura di quella gara, si è vista assegnare ben due lotti.
A fronte di tale quadro, i giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza delle due persone sotto processo, ossia il vicepresidente del consiglio di amministrazione e un consulente esterno della società, per il reato di corruzione. In Appello la pena viene fissata in dieci mesi e venti giorni di reclusione ciascuno.
Col ricorso in Cassazione, però, la difesa sostiene la tesi della mancanza di prove in merito alla effettiva offensività della condotta contestata alle due persone sotto processo. In questa ottica, difatti, la visione innocentista tracciata dal legale è chiara: il valore dell’omaggio è in sé modesto, più compatibile con una regalia natalizia, come sostenuto dalle due persone sotto processo, e del tutto sproporzionato alla rilevanza dell’atto che si ipotizzerebbe compiuto, atteso che il valore dei lotti aggiudicati rasenta il milione di euro.
In Appello, invece, ci si è limitati ad evidenziare il superamento della soglia di 50 euro ma, osserva il legale, in realtà, la normativa (cioè il ‘Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici’) pone un limite alla nozione di modico valore pari a 150 euro, limite che riguarda il rapporto tra pubblici dipendenti e pubblica amministrazione e che è individuato solo in via approssimativa. Tale valore si applica solo ai pubblici dipendenti e non anche alla generalità dei pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. In tale prospettiva è evidente, sempre secondo il legale, la assoluta sproporzione tra l’utilità conseguita dal membro della commissione aggiudicatrice rispetto alla rilevanza dell’atto che si pretenderebbe compiuto, al punto da ritenere insussistente nel fatto ogni offensività.
Per i magistrati di Cassazione la linea proposta dalla difesa è solida e va condivisa, con conseguente esclusione, in via definitiva, della responsabilità penale addebitata in Appello alle due persone sotto processo.
Sul tavolo la questione centrale è quella relativa alla ipotizzata, dalla difesa, insussistente offensività normativa della condotta contestata, a fronte anche della mancanza di prova dell’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra l’assegnazione dei lotti alla società e la regalia in favore del membro della commissione aggiudicatrice.
In generale, in tema di corruzione per l’esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, l’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto rileva sul piano probatorio dell’esistenza del nesso sinallagmatico con l’esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito col reato di corruzione del pubblico ufficiale. Perciò, la verifica della corrispettività si impone come elemento discretivo tra le condotte penalmente rilevanti e quelle che possono assumere mero rilievo disciplinare.
Per quanto concerne il profilo disciplinare, in base alla disciplina fissata dal ‘Codice di comportamento dei dipendenti pubblici’, è innegabile che la dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui sia interessato il privato, non possa mai essere definita quale regalia d’uso idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico. Ma se tali donativi, pur di modico valore, integrano certamente l’illecito disciplinare allorché siano avvenuti in coincidenza temporale con l’esercizio della funzione, per integrare, invece, il reato di corruzione non basta la sola correlazione temporale, ma è richiesto che le condotte del pubblico dipendente e del privato si inseriscano in un rapporto sinallagmatico fra parti contrapposte, poiché la corrispettività funzionale di ciascuna di esse resta un elemento necessario per l’integrazione del reato di corruzione, tanto di quella propria che di quella impropria, precisano i magistrati di Cassazione. D’altra parte, è evidente che, ai fini dell’accertamento del nesso di corrispettività, allorché si tratti di donativi di modico valore, il requisito delta proporzionalità assume una maggiore pregnanza sul piano probatorio, rispetto a quei casi in cui la dazione o l’offerta di utilità da parte del privato, per la loro consistenza economica valutata in assoluto e non in proporzione all’entità del favore ricevuto, siano già di per sé tali da ricondursi certamente nell’ottica del mercimonio della funzione pubblica, aggiungono ancora i giudici.
Tirando le somme, va ribadito il principio secondo cui non assume rilevanza penale la condotta del privato che manifesti con donativi di modesto valore il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal pubblico ufficiale. Correlativamente, si deve ritenere che anche la condotta da parte del soggetto pubblico che ne accetti la corresponsione, al di fuori di una relazione di corrispettività con l’attività svolta, non assume rilevanza penale, fermo restando il carattere illecito di detto comportamento sotto il profilo disciplinare.
Ragionando in questa ottica, non si può ignorare, secondo i giudici di Cassazione, che, nella vicenda in esame, a fronte della aggiudicazione, in favore della società privata, da parte della commissione di gara, di due contratti di forniture pari a oltre 800mila euro, risulta essere stata effettuata una regalia pari a circa 300 euro ad un membro della commissione aggiudicatrice. Perciò, tale regalia non può che considerarsi come una manifestazione di gratitudine e di apprezzamento per l’attività già compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d’ufficio, chiosano i magistrati di terzo grado.
Peraltro, accertata l’inoffensività della condotta, difetta, in ogni caso, completamente, la prova dell’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra la condotta tenuta dal membro della commissione aggiudicatrice e la regalia fatta da un esponente della società, poiché, come evidenziato dalla difesa, non si comprende, in particolare, quale sia stata la causa del dono, e cioè se la dazione abbia riguardato il passato e sia sinallagmaticamente connessa all’esercizio della funzione svolta durante la gara o si ponga in modo prospettico verso un asservimento futuro delle funzioni del membro della commissione aggiudicatrice.

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