Spostamento di una pistola: confermato l’obbligo di denuncia del trasferimento

Sanzione confermata per un uomo che ha effettivamente compiuto il reato di trasporto di una pistola (e relativo munizionamento) da un luogo a un altro nel medesimo Comune, però senza averne dato preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza

Spostamento di una pistola: confermato l’obbligo di denuncia del trasferimento

L’obbligo di denuncia del trasferimento delle armi è valido anche in caso di spostamento di una singola pistola.
Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza numero 30046 dell’1 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da quanto successo in Calabria.
A dare il ‘la’ al processo è l’accertamento della condotta irregolare tenuta da un uomo, il quale, in Calabria, si è reso autore dell’irregolare trasporto di un’arma. Per i giudici del Tribunale non ci sono dubbi: l’uomo sotto accusa ha effettivamente compiuto il reato di trasporto di una pistola (e relativo munizionamento) da un luogo a un altro nel medesimo Comune, però senza averne dato preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza, come invece previsto dal ‘Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza’.
Ciò detto, però, i giudici del Tribunale dichiarano il reato accertato ma non punibile per particolare tenuità del fatto.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende l’uomo sostiene manchino gli elementi costitutivi del reato e dell’elemento psicologico. E poi, a suo parere, nessun obbligo di denuncia è previsto per il trasporto di armi in numero inferiore a sei, mentre il suo cliente, osserva, ha trasportato una sola pistola e, una volta effettuato il trasporto, si è immediatamente recato al Commissariato di Pubblica Sicurezza per comunicare il trasferimento dell’arma.
Prima di esaminare la vicenda, però, i magistrati di Cassazione ricordano che, secondo quanto stabilito dal ‘Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza’, il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza. L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell’interno dello Stato. Per il trasporto di armi e parti d’arma tra soggetti muniti della licenza del Questore, l’obbligo dell’avviso è assolto mediante comunicazione, almeno quarantotto ore prima del trasporto medesimo, all’autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d’arma. Peraltro, oltre all’obbligo di preventiva denuncia di trasporto che incombe su chiunque trasferisca l’arma da un luogo a un altro, il detentore deve anche ripetere la denuncia di detenzione nella località dove l’arma è stata trasportata.
In sostanza, l’obbligo di preventivo avviso di trasferimento di un’arma concorre con il successivo obbligo di denuncia di detenzione nel luogo ove l’arma è stata trasferita. Anche perché, nel caso di trasferimento di un’arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l’omissione della ripetizione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza configura il reato di omessa denuncia dell’arma all’ufficio di pubblica sicurezza o ai carabinieri, non trovando applicazione, tuttavia, il termine di settantadue ore, in quanto l’autorità di pubblica sicurezza conosce l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore. Palese, quindi, l’autonomia della denuncia di trasporto rispetto a quella di detenzione, e lampante, anzi, la specifica rilevanza di detto atto al fine di assicurare il controllo delle armi. Inoltre, l’obbligo di denuncia del trasferimento delle armi non è in alcun modo collegato al numero di esse.
In conclusione, l’uomo sotto processo non ha colpevolmente adempiuto all’obbligo previsto, sanciscono i magistrati di Cassazione, poiché l’obbligo di preventivo avviso di trasferimento di un’arma concorre con il successivo obbligo di denuncia di detenzione nel luogo ove l’arma è stata trasferita.

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